L’INPS ha fornito alcune precisazioni in riferimento agli aspetti contributivi del passaggio da ASPI (Associazione Sociale per l'Impiego) a NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego).
A partire dallo scorso mese di maggio viene applicata una nuova tutela per i soggetti che perdono il lavoro.
L’Associazione Sociale per l’Impiego introdotta con la riforma del lavoro, viene sostituita dal 01.05.2015 dalla Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (il quale prevede alcune nuove tutele rispetto ai collaboratori a progetto ed agli eventi di disoccupazione più prolungati).
Con riferimento alla questione contributiva, il D.Lgs. attuativo della NASPI non prevede particolari modifiche o condizioni: l’articolo 14 si limita, infatti, a stabilire che si applicano, ove compatibili, le precedenti disposizioni in materia di ASPI.
Ne consegue che rimangono applicabili:
- il contributo ordinario pari all’1,31% (a cui si aggiunge il contributo del 0,3% ex art. 25 legge n. 845/78);
- il contributo addizionale sui rapporti di lavoro a termine (esclusi i rapporti stagionali e per sostituzione);
- il c.d ticket per i licenziamenti, in riferimento al quale si devono segnalare alcune modifiche per effetto della rideterminazione del massimale NASPI.
